SCUOLE SECONDARIE
Mancanze disciplinari
Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano nella scuola, nel rispetto delle persone e delle cose: debbono inoltre osservare i regolamenti dell’istituto, la cui violazione è sanzionata secondo le norme del presente regolamento.
Costituiranno comunque mancanze disciplinari i comportamenti che promuovano od operino discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza e sesso.
Saranno considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone, indipendentemente dai profili di responsabilità civile o penale che eventualmente ne conseguano.
Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola: è pertanto loro dovere osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell’istituto.
Gli studenti sono tenuti ad un abbigliamento e ad un linguaggio adeguati all’ambiente scolastico.
Responsabilità disciplinare
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
Ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un qualsiasi adulto in attività di servizio presso l'Istituto.
La segnalazione di comportamenti contrari ai regolamenti d’istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica, e dagli adulti che svolgano attività a qualsiasi titolo all’interno dell’istituto.
Sanzioni disciplinari
Le sanzioni disciplinari sono l’ammonizione orale, l’ammonizione con annotazione scritta (nota), la sospensione dalle lezioni e l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
Allo studente e' sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
Per sottolineare la funzione prevalentemente educativa delle sanzioni disciplinari si offrirà sempre allo studente la possibilità di convertirle in attività di natura sociale, culturale ed in genere a vantaggio della comunità scolastica. All’uopo si individuano le seguenti sanzioni disciplinari rispondenti alla predetta finalità: sistemazione della biblioteca; sistemazione spazi verdi; piccola manutenzione; pulizia dei locali della scuola; produzione di elaborati per la riflessione e la rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola; attività di ricerca.
Le sanzioni disciplinari sono irrogate sempre per iscritto ad eccezione della sola ammonizione orale; esse sono sempre adeguatamente motivate e vengono notificate allo studente interessato. I provvedimenti di sospensione e ammonizione scritta sono comunicati alle famiglie degli studenti interessati.
Ammonizione
L’ammonizione è il provvedimento disciplinare più lieve, è data in forma orale o scritta, previa rapida istruttoria sui fatti oggetto del provvedimento.
Sospensione
La sospensione si applica in caso di gravi o reiterate mancanze disciplinari.
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni sono adottati dal consiglio di classe, quelle che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Commissario Straordinario.
Nei periodi di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
Le sanzioni disciplinari di cui sopra possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
L’applicazione delle sanzioni di sospensione superiore ai 15 giorni non determinerà il superamento dell’orario minimo di frequenza per la validità dell’a.s.
Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
Sessioni d’esame
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Procedimento di sospensione
Il procedimento di sospensione ha inizio con la convocazione, da parte del Dirigente, dell’Organo competente: tale convocazione va notificata allo studente interessato, che si presenta per esporre le proprie ragioni, senza poter assistere alla discussione relativa all’irrogazione della sanzione.
Se la sanzione deve essere disposta dal Consiglio di Classe, questo dovrà operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi gli studenti e i genitori; qualora fra le componenti elette nel Consiglio vi sia lo studente che ha posto in essere il comportamento che costituisce mancanza disciplinare o i suoi genitori, questi sono esonerati, con successiva e conseguente surroga.
Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale vengono riportate le votazioni favorevoli dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico.
Le sanzioni disciplinari comportanti verbalizzazione verranno inserite nel fascicolo personale dello studente e lo seguiranno in occasione di trasferimento ad altra scuola o di passaggio da un grado all’altro di scuola; si sottolinea, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.
Impugnazioni
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di Garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni.
Per la validità delle delibere dell’O.G., in prima convocazione, devono essere presenti tutti i membri, in seconda convocazione, invece, è sufficiente la presenza dei membri effettivamente partecipanti alla seduta.
Le infrazioni, le sanzioni, e gli organi competenti per l’applicazione dei provvedimenti disciplinari sono riepilogati nel documento integrale allegato e fa parte integrante e sostanziale del presente regolamento.